Art. 13.
(Disposizioni particolari a favore delle vittime a tutela rafforzata).

      1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è elevato a 1.000 euro mensili.
      2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato a 500.000 euro.
      3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsti dall'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 5, comma 1, delle legge 3 agosto 2004, n. 206, è elevato a 5.000 euro.
      5. Le variazioni stabilite dal presente articolo decorrono dal 1o gennaio 1963.

 

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